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Leggi riguardanti i polacchi in Italia
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Scritto da Deelaylah   
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007, risulta superata la carta di soggiorno per cittadini dell’Unione Europea, sostituita dall’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. A questo cambiamento è seguito il trasferimento delle competenze agli Uffici Anagrafe dei comuni, i cui dipendenti, nonostante numerosi corsi di formazione, spesso dimostrano una certa ignoranza relativamente alle norme in vigore. Il risultato può essere quello di richiedere ai cittadini UE la presentazione di documenti non richiesti dal decreto, di non accettare l’autocertificazione (ammessa dalla legge italiana) o di creare altri ostacoli burocratici.
In questo articolo si cercherà di illustrare brevemente i punti più importanti delle norme attualmente in vigore, in modo da facilitare le persone che intendono stabilirsi in Italia l’ottenimento di tutto quello che spetta loro per legge. Lo strumento migliore è quello di portare con sé tutte le normative e le circolari considerate nel presente articolo in forma cartacea, per avere prove sufficienti per confermare quanto si richiede (ovviamente, bisogna avere tutta la documentazione richiesta per legge). Nel caso di un impiegato particolarmente testardo, bisogna sempre ricordare che ogni impiegato ha un suo superiore e che è obbligato a rispettare la legge. L’ultima soluzione può essere quella di denunciare l’impiegato per omissione d’atti d’ufficio.
I cittadini UE possono soggiornare in Italia (a qualunque scopo, anche professionale) fino a 90 giorni senza nessuna formalità, solamente in base al documento d’identità (passaporto o carta d’identità). Nel caso del soggiorno superiore a 90 giorni, è necessario dimostrare il possesso di mezzi di sussistenza ed eventualmente un’assicurazione sanitaria che deve tutelare lo Stato italiano e assicurare che il richiedente non graverà sul Servizio Sanitario Nazionale.
La documentazione da presentare nell’Ufficio Anagrafe è la seguente:

 

Nota pratica: Ultimamente capita che alcuni impiegati richiedano ai cittadini dei nuovi i nuovissimi Paesi dell’Unione Europea la presentazione del passaporto, sostenendo che l’Italia non riconosca altri documenti dei cittadini degli Stati che non hanno firmato e ratificato la Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del 13/12/1957, relativa alla circolazione delle persone (da non confondere con la convenzione sull’estradizione, firmata anch’essa a Parigi, lo stesso giorno).
La Polonia effettivamente non ha firmato né ratificato la suddetta Convenzione, ma sul sito del Ministero degli Esteri italiano, sezione “Visti e passaporti”, la carta d’identità polacca è elencata insieme al passaporto come documento valido per l’ingresso e per il soggiorno sul territorio italiano. Inoltre, la direttiva europea 2004/38/CE (art. 4,1 e 5,1) dice chiaramente che la carta d’identità è un documento sufficiente.
In data 21/12/2007 (il 30/03/2008 nel caso degli aeroporti) la Polonia, insieme ad altri otto Paesi, entra a far parte della zona Schengen, quindi il problema dei documenti dovrebbe sparire del tutto.

 

2.Codice fiscale (non sempre richiesto).

 

3.Mezzi di sussistenza:
a) lavoratore subordinato (almeno uno dei documenti elencati):
  • contratto di lavoro (riportante la durata del rapporto di lavoro, la retribuzione e i riferimenti INPS ed INAIL)
  • denuncia al Centro per l’Impiego
  • ultima busta paga
  • ricevuta di versamento dei contributi INPS
  • ricevuta di ritorno della denuncia del lavoratore all’INPS/INAIL.
b) collaboratore (co.co.co., co.co.pro.):
  • contratto di collaborazione (riportante la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione)
  • attestazione di iscrizione alla gestione separata (INPS)
  • eventualmente l’ultima busta paga.
c) lavoratore autonomo (almeno uno dei documenti elencati):
  • iscrizione alla Camera di Commercio
  • attestazione di apertura della partita IVA
  • attestazione di iscrizione all’Albo Professionale (se applicabile).
d) studenti e partecipanti a corsi di formazione:
  • attestato di iscrizione al corso di studi, riportante la sua durata
  • documentazione attestante il possesso di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo dell’assegno sociale; nel 2007 è do € 5.061,68 a persona (o cittadino UE + un familiare). Il possesso di tali mezzi può essere autocertificato dal richiedente, nel modo che permetta la verifica della veridicità della dichiarazione (per es. numero e dati del conto bancario).
e)altre persone:
  • documentazione attestante il possesso di mezzi di sussistenza (vedi sopra).
Nota pratica: la circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 06/04/2007 contiene la tabella con gli importi dei mezzi di sussistenza per l’anno 2007:
Limite di reddito
Numero componenti
€ 5.142,67 Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.285,34 Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.428,01 Richiedente + quattro familiari e oltre

 

4. Assicurazione sanitaria:
a) lavoratori: non riguarda – lo status di lavoratore garantisce il diritto di assistenza sanitaria a pari dei cittadini italiani (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
b) studenti e altre persone: polizza privata valida almeno 12 mesi oppure uno dei seguenti moduli europei: E106, E120, E121, E33, E109, E37; La Tessera Sanitaria Europea (EKUZ) non viene riconosciuta come titolo valido per l’iscrizione anagrafica!
Nel caso in cui viene richiesta l’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino UE (coniuge, figli di età inferiore a 21 anni o a carico del richiedente, figli del coniuge, ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico del richiedente o ascendenti del coniuge) bisogna presentare la seguente documentazione:
1. documento d’identità del familiare;
2. documentazione attestante il grado di parentela (atto di matrimonio, atto di nascita ecc. ecc.); i cittadini polacchi non devono legalizzare questo tipo di documentazione, ma essa deve essere tradotta e riportare il timbro “apostille”;
3. se il familiare non lavora – l’assicurazione sanitaria e i mezzi di sussistenza;
4. se la richiesta non viene presentata insieme alla richiesta del cittadino UE avente il diritto autonomo di soggiorno - attestato di regolarità di soggiorno del cittadino UE.
Nel caso di familiari non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea bisogna presentare anche la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, rilasciata dalla questura.
Al momento della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica, al richiedente viene rilasciato un attestato delle sua presentazione e in seguito i vigili urbani effettueranno un controllo avente come scopo verificare se il richiedente effettivamente abita all’indirizzo dichiarato. Se la pratica viene chiusa con esito positivo, il cittadino comunitario può richiedere il rilascio dell’attestato di iscrizione anagrafica e della carta d’identità italiana.
Secondo il punto 10 della circolare n. 39 del 18/07/2007, i cittadini comunitari in possesso della carta di soggiorno nel corso di validità (e non iscritti precedentemente all’anagrafe del comune di residenza) non hanno l’obbligo di presentare la documentazione di cui nei paragrafi precedenti del presente articolo, in quanto la carta stessa costituisce la prova di soddisfacimento dei requisiti del D. Lgs. n. 30. In questo caso, l’Ufficio Anagrafe dovrebbe soltanto incaricare i vigili urbani a verificare l’effettiva dimora all’indirizzo indicato dal richiedente e ritirargli la carta di soggiorno, trasmettendola alla questura di competenza.
Nota pratica: Non tutti i comuni concordano con il punto della circolare sopraccitato, sostenendo che la legge anagrafica considera l’inadempimento dell’iscrizione anagrafica una violazione e quindi è un’azione sottoposta alla sanzione amministrativa da €51,65 a €258,23 (art. 11,2 D. Lgs. 1228/1954).
Dopo 5 anni di soggiorno legale, il cittadino UE ha il diritto di soggiorno permanente, il cui certificato può richiedere presentando al comune la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti del D. Lgs. n. 30. Secondo il punto 10 della circolare n. 39 del 18/07/2007, va considerato anche il periodo antecedente l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007, perciò l’Ufficio Anagrafe ha l’obbligo di prendere in considerazione la data del rilascio dell’eventuale carta di soggiorno.
Nota pratica: Anche questo punto suscita polemiche tra gli impiegati degli Uffici Anagrafe che richiamano l’obbligo di iscrizione anagrafica; sostengono che non si può parlare di un soggiorno legale se durante i 5 anni di riferimento il richiedente non era iscritto all’anagrafe del comune di residenza, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno.
Nel caso delle persone coniugate con cittadino italiano può essere applicato l’art. 15, 4 del D.Lgs. n. 30. Benché questo articolo parli di deroghe all’art 14 (relativo al diritto di soggiorno permanente) nei confronti delle persone che hanno cessato l’attività lavorativa sul territorio italiano, al punto 4 leggiamo: “La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano (…)”. Purtroppo non tutti gli impiegati dell’anagrafe concordano con questa interpretazione e richiedono la documentazione attestante il possesso di mezzi di sussistenza e di un’assicurazione sanitaria, anche se in questo caso il mancato “permesso” di soggiornare in Italia è contrario al Codice Civile italiano che OBBLIGA i coniugi alla coabitazione (art. 143 CC).
All'inizio del mese di marzo è entrato in vigore il D.Lgs n. 32 del 28/02/2008 che modifica il D.Lgs n. 30 sul soggiorno dei cittadini UE in Italia.
Le novità principali sono le seguenti:

1. Viene introdotta la cosiddetta "dichiarazione di presenza" presso i commissariati di polizia (la procedura è ancora da definire), per dimostrare da quanto tempo si soggiorna in Italia. Nel caso in cui il comunitario non fa la dichiarazione, si supporrà che sta qui da oltre 3 mesi e avrà due opzioni:
- se ha i requisiti, dovrà iscriversi all'anagrafe,
- se non li ha, dovrà lasciare l'Italia.

2. Vengono definite le modalità di allontanamento dei cittadini dell'Unione per motivi di sicurezza dello Stato (accompagnamento alla frontiera sull'ordine dell'Ministero dell'Interno, dopo la convalida da parte del tribunale; divieto di reingresso fino a 10 anni), di sicurezza pubblica (accompagnamento alla frontiera; divieto massimo di reingresso di 5 anni) e per mancanza di requisiti per soggiornare in Italia, cioé disoccupazione, mancanza di reddito ecc. ecc. (foglio di via rilasciato dal prefetto, un mese per lasciare l'Italia e l'obbligo di presentarsi al consolato italiano nel Paese di provenienza; multa fino a 2000 euro per chi rientra in Italia senza l'attestazione del consolato).

3. Gli Enti locali potranno segnalare la presenza dei cittadini UE da espellere, ma le segnalazioni dovranno essere motivate.
FONTI:
D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007
Circolare n. 19 del 06/04/2007
Circolare n. 39 del 18/07/2007
Circolare n. 45 del 08/08/2007.
Ultimo aggiornamento Martedì 09 Marzo 2010 18:43
 

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